La bozza del nuovo decreto e il punto sull’obbligo a vaccinarsi per gli operatori sanitari

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Continua la stretta per contenere i contagi da coronavirus, ma vi saranno delle novità rispetto alle scorse settimane. Pochi giorni fa, il premier Draghi ha presentato la bozza del nuovo Decreto Legge, contenente le misure proposte per il periodo dal 7 al 30 aprile.

Il premier Draghi presenta la bozza del nuovo DL (fonte: orizzontescuola.it)

Nessuna zona gialla

Nelle prossime settimane, la Penisola non vedrà zone gialle, ma solo arancioni o rosse. In base dell’andamento dell’epidemia e in relazione allo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, sarà possibile prevedere deroghe alle misure di contenimento del coronavirus.

Nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, verranno applicate le misure stabilite per la zona arancione. Secondo l’andamento, queste misure, anche qui, potranno esser modificate. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano potranno disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, qualora: l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sarebbe superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile; nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determinerebbe alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

In tutta Italia, i Presidenti delle Regioni non potranno più chiudere le scuole dal nido fino alla prima media. Consentite deroghe solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica, una volta ascoltato il parere delle autorità sanitarie competenti e “nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”, con la possibilità di circoscrivere l’applicazione a specifiche aree del territorio.

Didattica a distanza per gli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, nonché della scuola secondaria di secondo grado. Nei casi in cui sia possibile, scuole secondarie superiori in presenza, al 50% e fino ad un massimo del 75%.

Spostamenti

Saranno vietati gli spostamenti tra le 22 e le 5 del mattino, quelli fuori dal proprio Comune e tra regioni. Resteranno sempre ammesse le eccezioni per motivi di necessità, salute o comprovate esigenze lavorative. Saranno permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trovi, però, nello stesso Comune, tra le ore 5 e le ore 22, a un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Per gli abitanti dei Comuni con massimo 5milla abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

Bar e ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma nessuna restrizione per la consegna a domicilio. L’asporto resterà consentito – comunque con divieto di consumazione sul posto – fino alle 22. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili, senza cucina) l’asporto sarà consentito, invece, fino alle 18.

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali

Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Attività motoria e sportiva

Sono sospese tutte le competizioni sportive, tranne quelle a cui è riconosciuto interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Resterà possibile svolgere attività motoria all’aperto solo nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale.

Concorsi pubblici: lo sblocco

Dal 3 maggio 2021 potrà riprendere lo svolgimento delle procedure selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, in presenza. Lo svolgimento delle prove deve avvenire nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico nazionale.

Potranno essere adottate misure semplificate. Per i concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, si potrà prevedere una sola prova scritta e una sola prova orale.

Sarà consentito l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di necessità, l’amministrazione che si occupa dell’organizzazione di un concorso potrà, in ragione del numero di partecipanti, disporre dell’utilizzo di sedi decentrate.

Nella bozza del DL compaiono tutte le informazioni relative a tutti gli altri tipi di concorsi pubblici, tra cui quelle relative alle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, indetto il 29 ottobre 2019.

 

Obbligo a vaccinarsi per gli operatori sanitari: il punto più dibattuto

Un tema molto caldo e dibattuto sin dagli inizi, forse anche prima della campagna vaccinale, è l’obbligo di vaccino. Con la bozza del nuovo DL, l’obbligo sarà previsto per: gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

(fonte: corriere.it)

Nella bozza si legge: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Dunque, solo in caso di accertato pericolo per la salute, a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, vaccinarsi non sarà obbligatorio per le suddette categorie, con la possibilità di rifiutarsi o rimandare la decisione.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti. Chi risulterà non vaccinato o chi non avesse prodotto richiesta di vaccinazione entro i 10 giorni successivi, avrà 5 giorni per sottoporsi alla vaccinazione o fornire la documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione del vaccino non prima pervenuta o la documentazione che giustifichi l’omissione o il differimento della stessa per i motivi ammessi.

Per chi si rifiuterà sarà determinata, dall’azienda sanitaria locale, la sospensione del proprio impiego, l’impossibilità di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. Tutto ciò verrà poi trasmesso all’Ordine professionale di appartenenza. Il datore di lavoro, se possibile, potrà affidare al lavoratore non vaccinato altre mansioni anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del virus. In caso non vi fosse alcuna possibilità, è prevista la sospensione del lavoratore a cui non spetterà la retribuzione, fino alla vaccinazione o, nel caso in cui si rifiutasse ancora, fino al 31 dicembre 2021, data in cui è previsto il completamento del piano vaccinale.

 

Rita Bonaccurso