Da oggi Messina è zona rossa. Dal 15 in vigore anche le restrizioni del sindaco De Luca

Redazione Attualità
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È iniziato il nuovo anno ma la situazione non sembra voler migliorare. Il COVID-19 continua ad intaccare la nostra quotidianità, siamo in un limbo fatto di quarantene ed isolamento e DPCM, eccetera eccetera. Nonostante l’arrivo di un vaccino, sembra ancora lontano il periodo in cui potremmo mettere la parola “fine” a questo periodo.

Proprio in questi giorni sono state rilasciate nuove ordinanze che hanno ad oggetto Messina e dintorni.

ASP Messina
Fonte: asp.messina.it

La nuova ordinanza: Messina zona rossa

Da oggi, lunedì 11 gennaio, fino al 31 gennaio Messina osserverà regole più severe rispetto agli altri comuni siciliani. Infatti, tutta la Sicilia sarà dichiarata zona arancione mentre il comune dello Stretto ed altri due catanesi saranno gli unici in tutta la Regione ad essere zona rossa. La nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in linea con le precedenti e prevede:

  • divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ad eccezione di  spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito dal territorio comunale per il rientro presso la propria abitazione;
  • divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità o per usufruire di servizi o attività non sospese;
  • sospensione delle attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, con l’obbligo di continuare con la didattica a distanza;
  • interruzione di ogni esercizio degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
  • rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Cosa non cambia con la nuova ordinanza

Gli spostamenti consentiti devono essere giustificati da un’autocertificazione (vedi qui). Sappiamo tutti come funziona: la compilazione del modulo serve a dimostrare che lo spostamento è consentito dalla legge e l’accertata falsità di quanto scritto nel modulo costituisce un reato.

Anche per coloro che mostrano sintomi riconducibili al virus non ci sono novità: al manifestarsi di febbre superiore ai 37,5° o in caso di perdita di olfatto e gusto occorre contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio. Bisogna evitare qualunque contatto sociale e limitare quelli con i propri conviventi.

Le Chiese potranno continuare a celebrare Messe ma dovranno far rispettare le regole di distanziamento sociale e i fedeli hanno l’obbligo di usare la mascherina.

Quindi, ricapitolando: le attività commerciali che vendono beni di prima necessità e alimentari (farmacie, supermercati e negozi alimentari), esercizi di vendita di articoli igienico-sanitari, cosmetici e profumerie, tabaccai, ferramenta, edicole, librerie e cartolerie rimarranno aperti durante questo lasso di tempo; parrucchieri, barbieri, lavanderie e centri commerciali saranno chiusi fino al 31 gennaio; bar, ristoranti e pizzerie potranno effettuare solo consegne a domicilio.

Ecco i negozi al dettaglio che resteranno aperti a Messina da lunedì al 31 gennaio - Gazzetta del Sud
Negozio messinese chiuso. Fonte: Gazzetta del Sud

Come il sindaco de Luca sta affrontando la pandemia

Messina fino al 31 gennaio sarà zona rossa. Sono pronto a riaprire il Centro operativo comunale, a predisporre il gabinetto di guerra e a chiudere tutto. Tuttavia gli esercizi chiusi potranno contare su riduzioni Tari, occupazione suolo e acqua e la Family card per la spesa durerà fino a giugno.

Questo è quello che ha dichiarato il sindaco di Messina riguardo la situazione della zona rossa.

L’allarme nella città dello Stretto ha condotto il sindaco ad introdurre ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già presenti nell’Ordinanza Regionale. A partire dalle 00.00 del 15 gennaio, infatti, entra in vigore l’ordinanza  De Luca, che lascia aperti , in sintesi, solo negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi.

Chi chiude dal 15 gennaio

Di seguito l’elenco integrale che esplicita come  sospese anche le attività di vendita di beni di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

Ecco quali.

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in
esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
12)E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati alimentari e non alimentari.
13)E’ disposta la chiusura dei centri commerciali e/o outlet.
14)Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari
orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie
rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
15) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di
edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con
consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.
16)In virtù ed applicazione dell’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è disposta la sospensione
delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
a condizione che vengano rispettati i protocollo o le linee guida diretti a prevenire o
contenere il contagio. Resta consentita fino alle ore 24,00 la sola ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la
rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
17)I panifici possono vendere al banco solo prodotti da forno con esclusione di preparati
cucinati e articoli di rosticceria e di pasticceria panaria per i quali possono svolgere solo
servizio di consegna a domicilio.
18)A decorrere da venerdì 15 gennaio è fatto divieto a tutte le attività di ristorazione di
esercitare l’attività di asporto.
19)E’ disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti).
20)Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non
derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a
garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere
all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
21)Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale.
22)A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 viene sospesa l’attività inerente gli interventi di
edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di
messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con
urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;
23)Le attività professionali, ad eccezione delle professioni sanitarie per le quali non opera
alcuna sospensione e/o limitazione, proseguono limitatamente all’attività di studio e
consulenza, con divieto di ricevimento del pubblico se non per indifferibili ragioni di
urgenza e/o di difesa.
24)E’ consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le
attività riabilitative o terapeutiche conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare
Assessorato Regionale alla Salute nr. 30188 del 3/07/2020 e n. 14268 dell’11/03/2020.
25)E’ consentita solo su prenotazione l’erogazione dei servizi di tolettatura di animali
finalizzata ala sanificazione del contatto con soggetti positivi a Covid-19 e ozonoterapia a
scopo terapeutico.
26)Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il
trasporto, deve cessare entro le ore 24:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono
essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a
mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.
27)E’ disposta la sospensione delle attività sportive ad eccezione di quelle che sono svolte da
atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo
restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la
prevenzione del contagio da Covid-19.
28)E’ disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono
attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla prosecuzione della stessa,
sono tenute a comunicare entro le ore 14,00 di mercoledì 13 gennaio 2021 al Dipartimento
Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al
campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato.
L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che
abbiano presentato la richiesta di cui sopra. Della compilazione degli elenchi e del corretto
esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale.
29)Sono consentiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi, postali, di CAF e patronato per le
prestazioni indifferibili e per quelle che non possono essere erogate in modalità di lavoro
agile, con invito garantire il rispetto delle disposizioni in merito al distanziamento sociale E
assicurare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con
particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.
30)Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid l’ATM SpA è invitata a ridurre i servizi nelle fasce antemeridiane, pomeridiane e serali garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro nella propria abitazione. L’erogazione del servizio deve essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali
che prevedono per il TPL, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50%.

Tutta la città si è comunque mobilitata per rispondere all’emergenza, come il Policlinico che ha aggiunto 20 posti di degenza ordinaria e 6 di terapia intensiva. Sono poi stati costituiti i “covid hotel” al Capo Peloro Resort (90 posti) e, per garantire sicurezza sul lavoro agli operatori delle partecipate comunali Messina Servizi bene Comune e Messina Social City, che si occuperanno del ritiro dei rifiuti speciali e dell’assistenza domiciliare, l’Asp di Messina ha avviato la campagna vaccini per i dipendenti che sono impegnati in prima linea nel combattere l’emergenza corona-virus.

Il test del tampone sul “serpentone”. Fonte: la Repubblica.

Sarah Tandurella