ASL rifiuta richiesta di aiuto al suicidio. L’associazione Coscioni: «È contro la costituzione»

Redazione Attualità
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Dieci anni fa la vita di un uomo – di cui non si riporta il nome per motivi legali – venne sconvolta da un incidente stradale che gli causò la frattura della colonna vertebrale e lesione al midollo spinale. Ora, quarantaduenne e tetraplegico, chiede di poter ricorrere al suicidio assistito alla Asl di riferimento, che però gli nega la richiesta.

Immediata è stata la reazione di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni, organizzazione no profit impegnata in numerose battaglie etiche, che ha lanciato un appello al Ministro della Salute Speranza:

“Sta accadendo che una persona gravemente malata, che sta patendo sofferenze insopportabili, chiede di morire e di poter essere aiutato a farlo. È un suo diritto dopo la sentenza della Corte Costituzionale e invece il servizio sanitario nazionale, contro la Costituzione, glielo impedisce.”

Marco Cappato e Filomena Gallo (fonte: Associazione Coscioni)

Filomena Gallo, avvocato e segretario dell’Associazione, ribadisce che quella dell’Asl è

una risposta che disconosce gravemente quanto annunciato dalla sentenza 242\2019 della Corte Costituzionale, che, con valore di legge, stabilisce dei passaggi specifici per tutti quei pazienti affetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta di porre fine alle proprie sofferenza, attraverso un iter tramite SSL.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel comunicato in cui l’ASL sostiene l’impedimento nell’aiuto a morire, tuttavia, viene richiamata una realtà che certamente appare singolare. Se da un lato infatti è grazie alla sentenza 242 del 2019 che è stata fatta chiarezza sulle condizioni entro cui non è possibile punire l’aiuto al suicidio se si tratta di “una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”, dall’altro lato però, proprio perché in attesa di una normativa disposta dal Parlamento, essa ha tentato di porre rimedio disciplinando esclusivamente la legge sulla DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Le DAT, più comunemente conosciute con il nome di “testamento biologico” o “biotestamento” ed entrate in vigore il 31 gennaio 2018, lasciano al paziente, una volta acquisita conoscenza dell’incapacità prossima di autodeterminarsi, la libertà di rifiuto dei trattamenti sanitari necessari alla sua sopravvivenza e la somministrazione inoltre di cure palliative, intese come

l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.

La verifica di questi casi naturalmente è lasciata nelle mani non solo del comitato etico territorialmente competente ma anche delle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, il cui accertamento è inoltre stato ottenuto –anche se a 38 giorni di distanza- da un altro caso seguito dall’Associazione Coscioni. Si trattava in quel caso di un uomo di trentotto anni le cui speranze di controllare le sofferenze terribili a cui è sottoposto da anni, in mancanza di terapie che possano liberarlo dalla prigione in cui si sente rinchiuso, risiedono solo nell’impiego di cure palliative. Tuttavia, afferma l’avvocato Gallo,

Se accettasse la Dat, morirebbe dopo enormi sofferenze e tanti giorni di attesa”.

Questa affermazione spiega perfettamente perché, rifiuto alle cure e suicidio assistito sono due cose ben distinte e separate. Se da un lato, infatti, la legge n. 219 del 2017 riconosce il diritto del rifiuto alle cure e ad ogni trattamento sanitario – in toto o in parte – a ogni persona informata e capace di agire è vero anche che se il soggetto è strettamente dipendente dai “sostegni vitali”, alimentazione e idratazione il processo di fine vita può avvenire in maniera lenta e logorante e, secondo alcune visioni, in maniera non dignitosa.

Il suicidio assistito – che si distingue a sua volta dall’eutanasia- invece limita le sofferenze dei soggetti che hanno deciso di porre fine alla propria vita e viene compiuto dal soggetto stesso (per questo assimilabile al suicidio).

Questa distinzione ha caratterizzato la richiesta di morire di Dj Fabo, caso che ha aperto la strada all’accettazione del suicidio assistito in Italia.

LA VICENDA DJ FABO

La necessità di una legge sul suicidio assistito ha avuto echi profondissimi in Italia soprattutto grazie proprio al caso Dj Fabo e Marco Cappato. Quest’ultimo, autodenunciandosi nel febbraio del 2017, sollevò infatti la questione circa la legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, in relazione all’istigazione e aiuto al suicidio, per il quale sarebbe stato punito dai cinque ai dodici anni di carcere per aver aiutato a morire Dj Fabo in una clinica specializzata in Svizzera, attraverso l’assunzione di un farmaco letale. Dj Fabo, infatti, richiedeva coscientemente di voler morire subito – con il suicidio medicalmente assistito –  senza sopportare lo stato di agonia mentale e fisica – sua e dei suoi familiari – di tempo indefinito che si sarebbe verificata rinunciando alle cure e a seguito della sospensione dei sostegni vitali.

 

Marco Cappato abbraccia la fidanzata di Dj Fabo, Valeria Imbrogno, dopo l’assoluzione dell’esponente radicale. (fonte: Repubblica Milano)

La Corte costituzionale, dopo la pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Milano, infatti, con l’ordinanza 207 del 16 novembre 2018, ha sottolineato come, in assoluto, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non possa essere ritenuta incompatibile con la Costituzione e, dunque, non equiparabile all’atto di istigazione al suicidio, anche se solo nelle condizioni in cui una “persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Infatti, la norma era stata formulata non contemplando situazioni inimmaginabili all’epoca in cui fu introdotta, ovvero situazioni in cui gli sviluppi della scienza medica e della tecnologia hanno reso possibile strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

Il suicidio medicalmente assistito è dunque di fatto un diritto già riconosciuto nel nostro paese ma tuttavia trova uno spazio di applicazione assai problematico a causa dell’assenza di una norma che stabilisca una volta per tutte il dovere dello Stato e il rispetto di una scelta autonoma quale quella di abbandonare la vita con la stessa libertà con cui si è scelto di viverla. In virtù di ciò Cappato afferma che

 “Insieme a Mina Welby e Gustavo Fraticelli ribadiamo pubblicamente l’impegno a portare avanti nuove disobbedienze civili. Se queste persone che si sono rivolte a noi – e tutte le altre che vorranno chiedere il nostro aiuto – non troveranno risposte alle quali hanno diritto, nei tempi giusti e rispettosi della loro malattia e del loro dolore, noi li aiuteremo ad andare in Svizzera, per porre fine alle loro sofferenze.”

Alessia Vaccarella