Approvato il ddl per l’abolizione degli esami di abilitazione: ecco cosa prevede

Redazione Attualità
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“Fare insieme esame di laurea e di stato permette di risparmiare un anno di tempo.”

fonte: Il Messaggero

Giorno 18 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.67 il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. Figura centrale dietro l’ideazione e la sottoposizione al vaglio di Palazzo Chigi del suddetto disegno è stato il ministro dell’università e della ricerca, Gaetano Manfredi. Proprio Manfredi negli scorsi mesi è stato spesso invitato da numerosi gruppi studenteschi, universitari e laureandi, ad operare una massiccia opera di riforma circa gli esami di abilitazione di alcune professioni.

(Qui i nostri articoli a riguardo: https://universome.unime.it/2020/06/06/universitari-protestano-a-piazza-municipio-stop-allesame-di-abilitazione-lintervista-alla-dott-ssa-luciana-morabito/ ; https://universome.unime.it/2020/06/05/esame-di-stato-anche-gli-studenti-di-psicologia-protestano-ecco-perche/).

Il disegno di legge prevede l’abolizione dell’esame di Stato per alcune tra le professioni regolamentate ferma restando la necessità dello svolgimento di un tirocinio pratico, similmente a come già previsto per la laurea in medicina e chirurgia successivamente all’entrata in vigore dal decreto Cura Italia. L’obiettivo, come ben esplicitato nella relazione che accompagna il disegno di legge, è quello di consentire una “più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro”.

Il Ddl è composto da 5 articoli da attuare in tre fasi diverse:

  1. una prima interesserà le lauree in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia;
  2. una seconda toccherà invece geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a uno dei tre nuovi corsi di laurea professionalizzanti appena creati e che necessiteranno di almeno 3 anni di tempo per la realizzazione;
  3. infine, ma solo sulla base della richiesta dei consigli nazionali degli ordini o federazioni, sarà la volta di biologi, geologi, chimici fisici tecnologi alimentari dottori agronomi e forestali assistenti sociali attuari;

Passiamo dunque ad analizzare nel dettaglio il contenuto del disegno di legge.

Esame finale delle lauree magistrali a ciclo unico

All’articolo 1 vengono prese in esame le lauree magistrali. In particolare, si fa riferimento all’esame finale per il conseguimento delle seguenti lauree a ciclo unico: odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, medicina veterinaria, oltre alla laurea in psicologia. Con l’entrata in vigore del progetto di legge lo stesso esame abiliterà anche all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Condizione necessaria sarà però quella di avere acquisito almeno 30 crediti formativi con un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.

Lauree professionalizzanti

Altro step sono invece le lauree professionalizzanti. Al riguardo l’articolo 2 prende in considerazione le nuove classi di laurea istituite dal MIUR con decreto del 12 agosto 2020, n. 446. Si tratta dei corsi di laurea: professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, professioni tecniche industriali e dell’informazione. Come per le lauree magistrali indicate all’articolo 1, anche tali percorsi formativi abiliteranno all’esercizio della professione nei rispettivi singoli corsi di studio. Quindi geometra laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. “Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio obbligatorio che si dovrà svolgere durante gli studi sono previste nell’ambito della disciplina delle classi e dei regolamenti didattici delle singole università” spiega il Ddl.

Modalità di svolgimento dell’esame di laurea

L’articolo 3 specifica anche come saranno verificate le competenze acquisite. L’esame finale di laurea prevedrà lo svolgimento di una prova pratica in base alla quale verranno valutate le competenze professionali acquisite durante il tirocinio interno ai corsi di studio. La commissione giudicatrice, dovendo comprendere anche aspetti pratici della professione, sarà integrata da professionisti designati dagli Ordini, dai Collegi professionali o dalle federazioni nazionali. Le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove pratiche valutative saranno stabilite con uno o più regolamenti.

Possibili ulteriori abilitazioni su proposta degli enti di categoria

L’articolo 4 riguarda invece gli “ulteriori titoli universitari abilitanti”. In questo ambito rientrino tutte quelle professioni regolamentate per cui è il Ministero dell’Università a indire gli esami e che non sono state ricomprese in questo Ddl (disegno di legge). Ben potrebbero in un futuro prossimo diventare abilitanti ma sarà necessario che i Consigli degli Ordini, i Collegi professionali e le relative federazioni nazionali forniscano indicazioni utili al MIUR. Tra queste, ricordiamo: assistente sociale, architetto, biologo, chimico, geologo, ingegnere, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale ed infine avvocato. Sarà dunque gli enti di categoria a doversi attivare per eliminare l’esame di Stato. Rispetto alla bozza presentata lo scorso 12 ottobre, è possibile vedere come sia stato accorciato l’elenco di professioni a cui è rivolta la liberalizzazione dell’accesso. Sul punto il ministro Manfredi ha comunque aperto alla possibilità di “tornare sulla questione successivamente a un dibattito parlamentare”

I tempi di realizzazione non saranno certamente immediati ed infatti saranno numerosi gli aspetti che necessiteranno di un’opera di integrazione e revisione. È facile quindi immagine una notevole produzione di decreti attuativi. Infine, la collaborazione con gli ordini professionali sarà fondamentale sia per venire incontro alle esigenze di tutela dei professionisti iscritti agli albi che per far valere davanti al MIUR gli interessi e le posizioni di coloro volenterosi di iscriversi ai suddetti.

Filippo Giletto