Convegno “UGUAGLIANZA UOMO – DONNA: STORIA DI UN’INCOMPIUTA”

Universome Redazione
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Diversi sono stati gli interventi che si sono susseguiti durante il secondo giorno della conferenza“Uguaglianza Uomo-Donna: una storia di un’incompiuta” che si è svolto in aula Salvatore Pugliatti presso la facoltà di Giurisprudenza.

A partire dalla diversità e disparità di genere nel diritto di famiglia, nel quale ci si è concentrati sul rapporto tra i principi e valori e la valenza programmatica delle norme. Alla validità delle norme al giorno d’oggi e il tentativo di adeguarle alla realtà e al tenore di vita. Ad esempio per quanto riguarda l’assegnazione del cognome genitoriale.

Segue un intervento riguardo a “Discriminazioni di genere e tutele del lavoro”. Negli ultimi anni si sono fatti diversi passi avanti, per quanto riguarda l’eguaglianza del lavoro (fino a poco tempo fa le donne non potevano esercitare lavori pesanti o in notturno), eguaglianza salariale (parità di rendimento, qualifica e mansione) e diverse leggi di protezione e risarcimento.

Specifiche leggi si sono fatte sia a livello europeo, ad esempio nel 1957 con il Trattato Istitutivo dell’Unione Europea sul Mercato Comune, e poi con il Codice delle Pari Opportunità.
Purtroppo ad oggi, nonostante i passi avanti a livello legislativo, nei fatti la parità non è netta, a partire dal divario retributivo del 13%.
Si sono fatte delle misure a contenuto positivo per le pari opportunità che hanno dato specifici vantaggi. Due azioni positive: risarcitoria e promozionale. A queste si è aggiunta una terza via ovvero la valorizzazione, grazie a specifiche leggi su imprenditoria femminile e quote rosa.

Negli ultimi 50 anni si è assistito ad una evoluzione anche per quanto riguarda le norme contro la violenza di genere.
Dal 1930 gli strumenti contro la violenza sono diversi sin dalla legge 1019 della Convenzione di Istanbul.
Inizialmente la legge non prevedeva la tutela della donna ma una discriminazione diretta. Pensiamo ad esempio alle varie leggi del Codice Penale su adulterio, concubinato, matrimonio riparatorio o al delitto ad onore.

Alla fine degli anni 60 c’è stato un cambiamento nel quale queste forme diventano illegittime. Grazie alla ratifica, alla Convenzione di Istanbul ma anche alle numerose manifestazioni per l’uguaglianza dei sessi.
Nonostante le varie norme di tutela integrata, politica sociale, il superamento della discriminazione e l’incriminazione delle sanzioni, gli atteggiamenti mentali sono ben radicati. A questi sono necessarie delle azioni mirate di sensibilizzazione sociale.
E azioni mirate a salvaguardare la vittima per la tutela dell’integrità psichica, e la reintegrazione in società attraverso la figura del mediatore adeguatamente specializzato.

La legislazione si è nell’ultimo decennio occupata di maltrattamenti in famiglia e stalking. Nel quale la vittima vive uno stato di agitazione e paura per la propria incolumità e dei propri familiari. La violenza non è considerato un comportamento giustificabile che va punito con l’allontanamento dal contesto familiare ma allo stesso tempo con l’ascolto della vittima tramite appositi centri anti violenza.

Dal giorno delle prime elezioni per la Repubblica e dal diritto di voto alle donne le cose sono cambiate. Purtroppo il codice civile non prevedeva le pari opportunità perché la donna era vista in una condizione di debolezza ed incapacità. La donna, da sempre regina delle relazioni interne e familiari non poteva essere vista nell’ambito pubblico. Oggi esiste il libero accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. Nonostante oggi si assiste ad una integrazione femminile, si aggiunge una perdita di identità di genere, abbracciando un modello maschile. Forse una via diversa ma più efficace potrebbe essere il raggiungimento di una consapevolezza di genere e quindi di un’eguaglianza a tutti gli effetti.

Se si sono fatti diversi passi in avanti per quanto riguarda le leggi di eguaglianza nel campo lavorativo e misure di protezione e risarcimento in caso di avvenuto danno alla persona, esistono ancora diseguaglianze soprattutto nel campo della professionalità sportiva.

Secondo la Carta Olimpica e i Principi Fondamentali si indica che ogni individuo possa praticare sport secondo le proprie esigenze. Con la Convenzione di New York si elimina ogni discriminazione nei confronti della donna. Purtroppo ancora oggi ci sono poche donne a rappresentare le cariche presidiali del mondo sportivo ma una presenza sempre maggiore. Infatti dalle prime donne che praticavano sport nel 1920, si ha il 50% delle presenze femminili alle olimpiadi di Londra e Rio. Nonostante questo, le federazioni sportive femminili non sono riconosciute dalla forma CONI per la garanzia di professionismo.

L’uguaglianza è di per se un argomento piuttosto vasto, intricato e con tanta strada di fronte a sé. La campagna verso le pari opportunità rimane aperta, il cammino verso l’obiettivo è tortuoso e impegnativo. Anche a livello europeo questo argomento è uno dei più travagliati.

A presiedere e concludere la giornata il prof. Raffaele Tommasini dell’Università di Messina.
Sono intervenuti prof. Giovanni Di Rosa dell’Università di Catania, la prof.ssa Loredana Ferluga e la prof.ssa Tiziana Vitarelli dell’Università di Messina, la dott.ssa Alessia Giorgianni ovvero Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Messina, prof.ssa Laura Lorello dell’Università di Palermo, dott.ssa Angela Busacca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

 


Marina Fulco